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Statuto dell'associazione di promozione sociale L'Armadillo

Articolo 1 - Denominazione sociale
È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione L’Armadillo APS.

Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie
L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Firenze.
L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località. I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Articolo 3 - Lo scopo
L'Associazione di promozione sociale non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:  

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.


In particolare il suo scopo è:

  • promuovere tutte le attività, a livello nazionale ed internazionale, che siano in relazione con la cultura e le arti;

  • diffondere la cultura dell'arte nel mondo giovanile e non;

  • ampliare la conoscenza della cultura artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;

  • allargare gli orizzonti delle persone in campo artistico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

  • promuovere la ricerca, il coordinamento e la valorizzazione dell'arte incisoria. L'Associazione è aperta ad ogni tendenza, stile o tecnica e si propone attività di ricerca, di conservazione, di promozione di iniziative inerenti alla divulgazione dei valori più autentici dell'arte incisoria;

  • promuovere le arti grafiche, scultoree, pittoriche e figurative in genere;

  • ampliare le conoscenze nei campi dell'informatica e dell'utilizzo di nuove tecnologie per l'espressione artistica;

  • teatro, danza in tutte le sue forme, cinema, arte visiva e multimediale, allestimento scenico, illuminotecnica, scenografia e costume, storia, letteratura, sceneggiatura, drammaturgia, musica;

  • promuovere dibattiti, convegni ed interventi riguardanti i temi di cui sopra, attraverso una critica costruttiva delle arti dello spettacolo;

  • ideazione, realizzazione e gestione di qualsiasi evento di natura artistica e culturale, anche in collaborazione con privati, altre Associazioni, Fondazioni, circoli, comitati ed Enti italiani e non. Svolgerà attività di studio, ricerca, sperimentazione, realizzazione e diffusione di spettacoli ed eventi culturali. Si occuperà inoltre di organizzare laboratori e di promuovere interventi didattici, in accordo con Enti pubblici, istituti formativi di ogni grado e livello e Associazioni.


L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4 - La durata
L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 5 - I mezzi economici
L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  • quote e contributi degli associati;

  • eredità, donazioni e legati;

  • contributi pubblici e privati;

  • contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

  • proventi da attività di raccolta fondi.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Ogni mezzo che non sia in contrasto con il presente statuto e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Articolo 6 - I soci
Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone fisiche e altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro che:

  • accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti emanati;

  • condividano gli scopi dell’Associazione;

  • si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato. Due sono le categorie di soci:

  • soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’Associazione;

  • soci ordinari: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.  
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale viene stabilito dal Consiglio Direttivo.
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione può, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 7 - La domanda di ammissione
Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

  • redatta per iscritto,

  • indirizzata al Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e in particolare: <...> [nome e cognome], nato a ‹...>, il <...> e residente in <...>, C.F. <...>, attività svolta <...>.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Il diniego va motivato dal Consiglio Direttivo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.
Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nei tempi previsti dall'articolo 6 del presente statuto e nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
Non è ammessa la figura del socio temporaneo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 8 - Diritti dei soci
I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

  • di eleggere gli organi sociali;

  • di essere eletti negli stessi organi sociali;

  • di informazione e di controllo;

  • di essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

  • di frequentare i locali dell’Associazione;

  • di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;

  • di concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.


L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Articolo 9 - I doveri dei soci
l membri dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

  • in modo personale;

  • prevalentemente in modo volontario e gratuito;

  • in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.
Devono versare la quota associativa secondo i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  • per recesso volontario da comunicare per iscritto al Presidente;

  • per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite fax o e-mail all'interessato;

  • esclusione in seguito a constatata violazione delle norme statuarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, ad una condotta in contrasto con i principi che regolano la vita dell'Associazione o nel caso di comportamenti che possono recare danno, direttamente o indirettamente, all'immagine e all'attività dell'Associazione e/o dei suoi associati. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e comunicata tramite fax o e-mail;

  • per morte o estinzione giuridica.


Articolo 11 - Gli organi sociali
Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei soci;

  • il Consiglio Direttivo, con le funzioni di Organo di Amministrazione.


Articolo 12 - L'Assemblea
L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è costituita dai soci iscritti nel libro degli associati.
L'Assemblea è convocata:

  • almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;

  • mediante affissione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

  • il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;

  • l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.
Il Presidente deve constatare:

  • la regolarità delle deleghe;

  • il diritto di partecipare all'Assemblea.    

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

  • quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;

  • quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Articolo 13 - Competenze dell’Assemblea
L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;

  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui al successivo articolo 14;

  • stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;

  • pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (es. Regolamenti);

  • proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

  • approvare il rendiconto consuntivo annuale predisposto dai Consiglio Direttivo;

  • ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;

  • approvare il programma annuale dell’Associazione;

  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • deliberare le modifiche dello Statuto;

  • deliberare la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione.


Articolo 14 - Validità, deleghe e quorum per le assemblee
Per modificare lo statuto occorre la presenza del 50% più uno dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la libera consultazione.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.
ll Consiglio Direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

  • redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;

  • redige e presenta all’Assemblea il rendiconto economico-finanziario consuntivo;

  • ammette i nuovi soci;

  • esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto;

  • nomina le cariche al suo interno;

  • cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.


Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti cariche: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 — Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. ll Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.
Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Articolo 17 - Rendiconto
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il rendiconto consuntivo.
Il Consiglio predispone il rendiconto consuntivo, l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 30 aprile; il rendiconto consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 10 giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. Il rendiconto sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione
L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno il 50% più uno degli associati.
L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.  
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 19 - Libri
L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;


Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: mediante visione dei libri cartacei presenti in sede, su richiesta da parte dell’associato.

Articolo 20 - Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 21 - Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 22 - Norme finali
Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

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